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Pensione alle donne: Brunetta sbaglia
mercoledì 28 gennaio 2009
28.01.2009  Pensione alle donne: Brunetta sbaglia.
articolo su Il Manifesto di Leonardo Misuraca

Per il ministro Brunetta l'equiparazione dell'età pensionabile tra uomini e donne sarà attuata con « flessibilità e gradualità»; per il suo collega Sacconi riguarderà solo il settore pubblico. La questione continua a essere affrontata in modo pretestuoso avendo di mira, in un periodo di congiuntura economica, il solo obiettivo del contenimento della spesa pubblica e non anche la nobile intenzione di eliminare le discriminazioni a danno delle donne. Il ministro Brunetta continua a farsi scudo con l'obbligatorietà dell'esecuzione della sentenza di condanna che, secondo tanti esperti, è il risultato di un'insufficiente e inefficace difesa del nostro governo. La pensione dei pubblici dipendenti nel nostro paese è gestita dall'Inpdap il cui sistema previdenziale è stato ritenuto dalla Corte di giustizia europea come un regime professionale istituito per una particolare categoria di lavoratori. Essendo lo stesso datore di lavoro (lo Stato) a erogare il trattamento previdenziale, la Corte giudica la pensione corrisposta ai dipendenti pubblici come continuazione della retribuzione percepita durante l'attività lavorativa e la inserisce nell'alveo dell'141 Ce che sancisce la parità di retribuzione tra i lavoratori di ambedue i sessi per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. In tale sistema, per la Corte, la fissazione di un requisito di età che varia secondo il sesso per la concessione di una pensione, è discriminante per le donne, e si pone in contrasto con detta disposizione in quanto, le stesse, sono «costrette» a percepire una pensione inferiore per i meccanismi di calcolo che tengono conto dell'anzianità di servizio e dell'ultimo stipendio percepito. La violazione dell'art. 141 Ce applicabile ai soli regimi previdenziali professionali è stata dichiarata perché il nostro governo non è riuscito a dimostrare che il regime pensionistico Inpdap in realtà è un vero e proprio regime previdenziale legale al pari di quello dell'Inps e non professionale e, in quanto tale, soggetto alla direttiva 79/7 Cee del Consiglio europeo del 19 dicembre 1978 che prevede la graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale e attribuisce allo Stato membro la facoltà di stabilire età pensionabili diverse tra i sessi. La condanna del nostro paese è stata determinata anche da ulteriori rilievi formulati dalla Corte non adeguatamente contestati dalla nostra difesa: l'affermazione della Commissione, «non contraddetta dalla Repubblica italiana» secondo la quale «il regime pensionistico dell'Inpdap prevede una condizione di età diversa a seconda del sesso per la concessione della pensione» e l'inidoneità della giustificazione fornita dal nostro paese per il mantenimento di tale differenziazione «dettata dall'obiettivo di eliminare discriminazioni a danno delle donne», non accolta, in quanto la misura, per la Corte «non contribuisce a aiutare la donna a vivere la propria vita lavorativa su di un piano di parità rispetto all'uomo» (punti 56 e 57 della sentenza). La rappresentazione da parte della nostra difesa dell'esistenza nel nostro ordinamento di una norma (art. 4 della legge 907/1977, ora, art 30 del D. Lgs 198/2006) che pone divieti di discriminazione nell'accesso alle prestazioni previdenziali e attribuisce alla donna la facoltà di continuare a lavorare fino alla stessa età prevista per gli uomini avrebbe, forse, determinato un diverso esito del giudizio essendo di tutta evidenza che l'età pensionabile fissata a 60 anni per le donne, non essendo un obbligo di legge, non determina alcuna discriminazione a danno delle stesse ma rappresenta, piuttosto, una facoltà offerta dal nostro ordinamento in considerazione del particolare contesto socio-culturale del nostro paese. Il richiamo alla disposizione legislativa anzi citata avrebbe permesso alla nostra difesa di confutare l'assunto della Corte e affermare in maniera inequivocabile che il regime previdenziale Inpdap prevede, sia per gli uomini che per le donne, una stessa età per il conseguimento della pensione di vecchiaia anche se viene accordato a queste ultime il beneficio dell'accesso anticipato a 60 anni. A questo punto si sarebbe posto il solo problema della discriminazione, questa volta subita dagli uomini. La soluzione al problema si sarebbe potuta ricavare agevolmente dalle innumerevoli pronunce della Corte costituzionale e dallo stesso articolo 141 Ce che la Corte di giustizia europea assume violato. E invero. Fermo restando il diritto di scelta delle donne di prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini, il beneficio dell'accesso anticipato al pensionamento della donne è stato più volte riconosciuto legittimo dalla Corte Costituzionale. Tale beneficio, non viola il principio di parità della retribuzione sancito dell'art. 141 Ce in quanto il trattamento pensionistico delle donne che operano liberamente la scelta dell'accesso anticipato è, comunque, rapportato e proporzionato, sia nel regime contributivo che nel regime transitorio retributivo e retributivo-misto, in atto coesistenti nel nostro paese, al periodo di effettiva prestazione dell'attività lavorativa. L'esecuzione della sentenza non è l'unica strada praticabile, ben potendo, e dovendo, il governo valutare anche l'ipotesi di presentare istanza di revocazione della sentenza nei tempi e nei modi prescritti dagli artt. 98, 99 e 100 del Regolamento di procedura della Corte di giustizia europea e dall'art. 44 dello Statuto della stessa, non essendo stato valutato dalla Corte di giustizia, in alcun modo, in quanto non rappresentato dal nostro governo, un fatto che avrebbe avuto senz'altro influenza decisiva nella decisione, ossia, l'esistenza nel nostro ordinamento da oltre trent'anni di una disposizione che riconosce alle donne il diritto di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini. Scartata l'ipotesi di richiesta della revocazione della sentenza, per l'ottenimento della quale sussistono in fatto e in diritto i presupposti, non si vede come con la soluzione auspicata dal ministro Brunetta si possa ottemperare alla prescrizione della sentenza stante che il nostro paese, nelle more della definitiva equiparazione e immutato il costrutto della sentenza, continuerebbe a mantenere una normativa che viola il principio sancito dall'art. 141 Ce. C'è il rischio che la Ce consideri il nostro paese inadempiente e proponga un nuovo ricorso per inottemperanza alla Corte di giustizia per l'applicazione delle sanzioni previste dall'ordinamento comunitario. In realtà, le soluzioni adottabili si riducono essenzialmente a due : equiparare subito l'età pensionabile per entrambi i sessi oppure rendere applicabile ai dipendenti pubblici il regime previdenziale dell'Inps, considerato dalla Corte di giustizia di tipo c.d. legale, che, comporterebbe una profonda riforma di tutto il sistema previdenziale con effetti per l'erario di difficile quantificazione ma che consentirebbe l'applicazione della direttiva 79/7 Cee del Consiglio europeo del 19 dicembre 1978 che attribuisce allo Stato membro la facoltà, motivandola, di stabilire età pensionabili diverse tra i sessi . Le implicazioni che il sistema genererà dal punto di vista sociale o finanziario a seconda dell'opzione scelta sono di notevole entità e, nell'attuale contesto, inopportune. La richiesta di revocazione della sentenza sembra un atto obbligato oltre che dovuto. * segretario comunale di Caltabellotta (Ag)


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